Art. 6.
(Istituzione della figura
dello psicologo scolastico).

      1. Ai fini del riconoscimento precoce della violenza e dello sfruttamento sessuale

 

Pag. 5

subiti dai minori, il Ministro della pubblica istruzione provvede all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della figura professionale dello psicologo scolastico.